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L. 13, l. 11; l. 14, ff. locati conducti.

1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento non può opporre la tacita riconduzione.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per la pigione non s’estende all’obbligazioni resultanti dalla prolungazione del termine.

1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa locata, o per la mancanza rispettiva del locatore e del conduttore, in adempire alle loro obbligazioni.

L. 25, §. 2; l. 9, §. 1; l. 54, §. 1; l. 56, l. 61, ff. locati conducti; — l. 3, l. 7, cod. de locato et conducto.

1742. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

L. 10, l. 34, cod. de locato et conducto; l. 60, §. 1; l. 19, §. 8, l. 10, l. 29, ff. locati conducti.

1743. Se il proprietario vende la cosa locata, il compratore non può espellere l’affittuario o l’inquilino, il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di data certa, purchè il proprietario stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione.

Contr. l. 9, cod. de locato et conducto; — l. 25, §. 1, ff. locati conducti.

1744. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l’inquilino o l’affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare il conduttore nel modo seguente:

1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al conduttore espulso, una somma eguale alla pigione,