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tacite contrahitur, l. 11, §. 2, ff. locati conducti.
1733. È risponsabile dell’incendio, quando non provi,
Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione;
O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.
L. 9, §. 3, ff. locati conducti — l. 3, §. 1, ff. de officio præfecti vigilum; l. 11, ff. de incendio, ruina, naufragio, etc.
1734. Essendovi più inquilini, tutti sono risponsabili solidariamente per l’incendio.
Eccettochè provino che l’incendio sia incominciato nell’abitazione d’uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve corrispondere;
O che alcuno di essi provi che l’incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.
1735. Il conduttore è risponsabile per le deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o dei suoi subaffittuari.
L. 11, in pr.; l. 30, §. 4, l. 25, §. 4, ff. locati conducti. L. 27; §. 9, et 11, ff. ad legem Aquiliam.
1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all’altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de’ luoghi.
1737. La locazione cessa ipso jure spirato il termine stabilito, qualora siasi fatta mediante scrittura senza che sia necessario di dare il congedo.
L. 11, cod. de locato et conducto.
1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.