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1728. Il conduttore ha due obbligazioni principali.
1.° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l’uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;
2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.
L. 23, §. 3, ff. locati conducti; l. 17, cod. de locato et conducto; l. 17, §. 5, ff. de usuris; l. 11, §. 1, ff. locati conducti.
1729. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui viene destinata, o da cui possa derivare danno al proprietario, questi può secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.
L. 11, §. 1, ff. locati conducti. Argum. ex l. 13, §. 2, et l. 18, ff. commodati; l. 3, cod. de locato et conducto. Novell. 14, cap. 7.
1730. Quando fra il proprietario ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.
L. 28, cod. de locato et conducto; l. 9, §. 4, l. 30, §. 4, ff. locati conudcti.
1731. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l’abbia ricevuta in buono stato anche delle riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, qualora non provi il contrario.
1732. È risponsabile delle deteriorazioni o deperimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenuti senza sua colpa.
L. 28; l. 29, cod. de locato et conducto; — l. 5, §. 2, ff. commodati; — l. 23, ff. de regulis juris; — l. 2, ff. quibus causis pignus vel hypotheca