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sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.
Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà restato privo.
Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto.
L. 27, in pr.; l. 30, ff. locati conducti.
1725. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che le terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualchè diritto sopra la cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.
L. 1, §. 12, cod. de locato et conducto; l. 55, ff. locati conducti; l. 4, cod. de locato et conducto.
1726. Se, al contrario, l’inquilino o il colono sono stati molestati nel lor godimento in dipendenza di un’azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l’impedimento sieno stati denunciati al proprietario.
L. 35, in pr.; l. 15, §. 8, ff. locati conducti.
1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l’uso di qualche servitù, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall’osservanza del giudizio, nominando il proprietario nel cui nome possiede.