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1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d’ogni specie.
Deve farsi, durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettochè le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.
L. 19, §. 2, ff. locati conducti; l. 15, §. 1, ff. eod. tit.; l. 60, in pr.; l. 25, §. 2; l. 55, §. 1; l. 61, ff. eod. tit.
1721. Il conduttore deve essere garantito per tutti que’ vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l’uso, quantunque non fossero noti al tempo della locazione.
Se da questi vizj o difetti ne proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.
L. 19, §. 1; l. 60, §. 7, ff. locati conducti.
1722. Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto ipso jure: se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.
L. 16, §. 6; l. 30, §. 1; l. 15, §. 2; l. 25, §. 2; l. 27, in pr., ff. locati conducti; l. 33, l. 34, ff. eod. tit.; l. 28, cod. de locato; l. 15, §. 7; l. 23, in fin.; l. 33, l. 35, ff. locati conducti; l. 23, ff. de regulis juris.
1723. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.
Argum. ex l. 7, §. 1, l. 15, §. 7, ff. de usufructu et quemadmodum.
1724. Se durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l’incomodo che gli arrecano, qualunque