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l. 2, §. 1, ff. eod. tit.; l. 20, l. 55, ff. de contrahenda emptione.

1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari.

Si chiama dare a pigione, o a nolo, la locazione delle case, e quella dei mobili;

Colonìa, ovvero affittanza, quella dei fondi rurali;

Prestazione d’opere, la locazione del lavoro e del servizio.

Soccida, quella dei bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono da esso affidati.

Appalto, cottimo o prezzi fatti, l’impresa di un’opera mediante lo sborso d’un determinato prezzo, quand’anche quelli per cui si eseguisce l’opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712. Le affittanze dei beni demaniali, dei beni dei comuni e de’ pubblici stabilimenti, soggiacciono a regolamenti particolari.

Leg. 3, cod. de locatione praediorum civitatis.

CAPO II.

Della Locazione delle cose.

1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili ed immobili.

Sezione I.

Delle Regole comuni alle Locazioni delle Case, e dei beni rustici.

1714. Le locazioni si possono fare o per scrittura, o verbalmente.

Leg. 1, ff. locati conducti. — l. 24, cod. de locato et conducto. — leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa