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1704. Se uno dei permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo datore non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa che egli ha promesso in contracambio; ma solamente a restituire la cosa ricevuta.
V. l. 1, §. 3 et 4, ff. de rerum permutatione.
1705. Il permutante il quale ha sofferta l’evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare la rifusione dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.
V. l. 1, §. 1, ff. de rerum permutatione.
1706. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.
1707. Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita s’applicano anche alla permuta.
TITOLO VIII.
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
CAPO I.
Disposizioni generali.
1708. Vi sono due specie di contratti di locazione
Quella delle cose, e
Quella delle opere.
1709. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti s’obbliga di lasciare all’altra il godimento d’una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.
Institut. de locato et conducto, §. 2; l. 2, ff. locati conducti.
1710. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti s’obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l’altra parte.
Leg. 22, §. 1, ff. locati conducti; l. 22, ff. de praescriptis verbis; l. 25, in pr. ff. locati conducti,