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1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell’eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

Leg. 2, §. 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20, ff. de haereditate vel actione vendita; leg. 10, ff. de regulis juris.

1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese, e legittimi pagamenti, e cogl’interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

Leg. 22 et 23, cod. mandati.

1700. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite o contestazione sul merito di essa.

1701. La disposizione dell’articolo 1699 cessa,

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

Leg. 22, cod. mandati.


TITOLO VII.

DELLA PERMUTA.

1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un’altra.

Leg. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 1, ff. de rerum permutatione.

1703. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

Contr. l. 1, §. 2, ff. de rerum permutatione: l. 3, cod. eod. tit.