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Leg. 55, ff. familiae erciscundae; l. 1, l. 3, cod. communi dividundo.
1687. Ciascuno dei comproprietarj è padrone di domandare che gli estranei siano invitati alla licitazione: essi sono necessariamente invitati quando uno dei comproprietarj è minore.
1688. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel titolo delle Successioni e nel Codice giudiziario.
CAPO VIII.
Della Cessione dei crediti e delle altre ragioni incorporali.
1689. La cessione ad un terzo d’un credito, di un diritto o di un’azione si eseguisce tra il cedente ed il cessionario mediante la consegna del documento che lo comprova.
1690. Il cessionario non ha diritto verso i terzi, che dopo la denuncia al debitore della seguita cessione.
Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.
Argum. ex leg. 5, cod. de novationibus et delegationibus.
1691. Se prima che il cedente o il cessionario denunciasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, esso sarà validamente liberato.
Argum. ex leg. 3, cod. de novationibus et delegationibus.
1692. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorj del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegj e le ipoteche.
Leg. 2, §. 8, ff. de haereditate vel actione vendita.
1693. Quegli che vende un credito od altro diritto incorporale, deve garantirne l’esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.