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o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimo del prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

Leg. 2 et l. 8, cod. de rescindenda venditione.

1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplemento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all’interesse del supplemento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L’interesse del prezzo ch’egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll’autorità giudiziale.

V. l. 3, cod. de jure fisci, l. 2, de fide et jure hastae fiscalis.

1685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più persone hanno venduto unitamente e separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l’azione di rescissione.

CAPO VII.

Della Licitazione.

1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere,

Se ne fa la vendita all’incanto, ed il prezzo viene diviso fra i comproprietarj.