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Sezione II.}}}}

Della Rescissione della Vendita per causa di lesione.

1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodecimi nel prezzo d’un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand’anche nel contratto avesse rinunciato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

Leg. 2, cod. de rescindenda venditione.

1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimar l’immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl’interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il retratto.

1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1680. I tre periti saranno nominati ex officio, quando le parti non abbiano convenuto nel nominarli tutti tre unitamente.

1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo che egli ha sborsato,