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fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l’azione di ricupera sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

V. Argum. ex l. 11, §. 1; l. 12, l, 13, ff. de in diem addictione.

1672. Se il compratore ha lasciati più eredi, l’azione di retratto non può promuoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l’eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l’azione di retratto può essere intentata contro di lui per la totalità.

Leg. 2, cod. de hæreditariis actionibus.

1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per qualunque altro legittimo pagamento, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all’importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse aggravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte dal compratore senza frode.

V. Argum. ex l. 7 et 2, cod. inter emptorem et venditorem; l. 31, ff. de pignoribus et hypothecis.

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