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Argum. ex l. 56, ff. de contrahenda emptione; l. 13, ff. de pignoratitia actione.

1665. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrone quanto contro loro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Argum. ex leg. 1, ff. de lege commissoria; leg. 2, §. 4 et 5, ff. pro emptore.

1666. Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se il compratore di parte indivisa d’un fondo col patto di retratto è divenuto aggiudicatario del fondo intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l’azione di retratto sopra la parte soltanto che gli spettava.

Leg. 11, §. 1, leg. 12, leg. 13, ff. de in diem addictione.

1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

1670. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l’intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fondo intiero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Leg. 47, ff. de minoribus.

1671. Se la vendita d’un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell’intero