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quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l’uso del diritto di ricupera o per la modicità del prezzo.

Sezione I.

Del Retratto convenzionale.

1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera, è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell’articolo 1673.

Leg. 2, leg. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem; leg. 1, cod. quando decreto opus non est.

1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

Leg. 2, cod. de pactis inter emptorem et venditorem; leg 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

Leg. 31, §. 22, ff. de aedilitio edicto; leg. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Leg. 31, §. 22, ff. de aedilitio [edicto]; l. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo contro chi di ragione.

Leg. 38, ff. de minoribus.

1664. Il venditore che ha pattuito il retratto, può promuoverne l’azione contro un secondo acquirente, quand’anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto.