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cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque molestia.
Leg. 24, cod. de evictionibus, l. 18, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 5, §. 4, leg. 17, §. 2, ff. de doli mali et metus exceptione: l. 29, l. 74, §. 2, ff. de evictionibus.
1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga disciolta.
Contr. l. 8, cod. de contrahenda emptione; leg. 14, cod. de rescindenda venditione.
1655. Lo scioglimento della vendita degl’immobili deve pronunziarsi indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.
Non sussistendo questo pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.
Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronuncierà lo scioglimento della vendita.
1656. Quando al tempo della vendita d’un immobile siasi stipulato, che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia disciolta ipso jure, il compratore può non ostante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.
Contr. l. 4, §. 4, ff. de lege commissoria; leg. 10, ff. de rescindenda venditione.
1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti mobiliari, lo scioglimento della vendita avrà luogo ipso jure e senza intimazione a vantaggio del venditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.
CAPO VI.
Della Nullità e dello scioglimento della Vendita.
1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e di