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cosa, deve proporsi dall’acquirente entro un breve termine secondo la natura dei vizj producenti la redibizione, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.

Leg. 2, cod. de aedilitiis actionibus.

1649. L’azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

Leg. 1, §. 3, ff. de aedilitio edicto.

CAPO V.

Delle Obbligazioni del Compratore.

1650. L’obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

Leg. 13, in pr., §. 20 et 21, ff. de actionibus empti et venditi, l. 19, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Argum. ex leg. 41, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1652. Il compratore è tenuto all’interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento,

In quest’ultimo caso gl’interessi non decorrono che dal giorno dell’intimazione.

Leg. 13, §. 20, ff. de actionibus empti et venditi. — Dict. l. 13, §. 21, l. 5, cod. eod. tit.

1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo per un’azione ipotecaria, o vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar