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Leg. 1, §. 6, l. 14, §. 10, ff. de aedilitio edicto; leg. 45, in pr. et §. 1, ff. de contrahenda emptione.

1643. È obbligato per i vizj occulti quand’anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

Leg. 1, §. 2, l. 14, §. 9, l. 63, ff. de aedilitio edicto.

1644. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1641, e 1643, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla, e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.

Leg. 21, ff. de aedilitio edicto.

1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

Leg. 45, ff. de contrahenda emptione; l. 13, ff. de actionibus empti et venditi; l. 1, cod. de ædilitiis actionibus.

1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l’acquirente delle spese occasionate dalla vendita.

Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi.

1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 11, ff. de evictionibus.

1648. L’azione redibitoria proveniente dai vizj della