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servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito non lo avrebbe comperato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi d’una indennizzazione.

Leg. 61, ff. de aedilitio edicto; l. 1, §. 1, l. 35, l. 39, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 66, §. 1, ff. de contrahenda emptione.

1639. Le altre quistioni che possono nascere per la rifusione dei danni ed interessi dovuti al compratore per l’inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere.

Leg. 1, l. 6, §. 3, et 6, l. 12, l. 21, §. 3, leg. 23, l. 31, ff. de actionibus empti et venditi; leg 4, cod. eod. tit.

1640. La garanzia per causa d’evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l’appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

Leg. 53, §. 1, ff. de evictionibus; leg. 8, cod. eod. tit.

§. II.

Della garanzia per i vizj della cosa venduta.

1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all’uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono che se il compratore gli avesse conosciuti o non l’avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

Argum. ex l. 1, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi, l. 1, §. 1, ff. de aedilitio edicto.

1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.