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Argum. ex leg. 206, ff. de regulis juris.

1633. Se la cosa venduta al tempo dell’evizione fosse aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Leg. 1, l. 45, l. 66, ff. de evictionibus; leg. 9, leg. 16, cod. eod. tit.; l. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, od a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Leg. 65, ff. de rei vindicatione; l. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo.

Leg. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi; leg. 38, ff. de rei vindicatione; l. 25, ff. de pignoribus et hypotecis.

1636. Se il compratore ha sofferta l’evizione per una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità relativamente al tutto che l’acquirente non l’avrebbe comprata senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

Leg. 28, §. ultim., ff. de aedilitio edicto; leg. 47, §. 1, ff. de minoribus.

1637. Se nel caso di evizione d’una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima all’epoca dell’evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita o la cosa venduta sia aumentata o sia diminuita di valore.

Leg. 1, l. 13, l. 15, ff. de evictionibus.

1638. Se il fondo venduto si trova aggravato di