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L. 6, §. 9; l. 11, §. 18, ff. de actionibus empti et venditi.

1629. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l’evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo;

Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell’evizione all’atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Argum. ex l. 11, §. 18, ff. de actionibus empti et venditi; l. 60, ff. de evictionibus; l. 21, cod. eod. tit.; l. 14, cod. familiae erciscundae.

1630. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l’evizione, ha diritto di domandare dal venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall’attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

Leg. 8, l. 9, cod. de evictionibus. — l. 13, l. 43, ff. de actionibus empti et venditi; l. 60, l. 70, ff. de evictionibus. — l. 23, cod. eod. tit. — l. 8, ff. de evictionibus; l. 15, l. 67, ff. de doli mali et metus exceptione.

1631. Quando all’epoca dell’evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l’accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l’intero prezzo.

Leg. 66, l. 70, ff. de evictionibus; l. 45, ff. de actionibus empti et venditi.

1632. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all’utile predetto.