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Sezione III.}}}}
Della Garanzia.
1625. La garanzia che il venditore deve al compratore, ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizj che danno luogo all’azione redibitoria.
L. 3, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 11, §. 2; l. 3, in pr., ff. de actionibus empti et venditi. — l. 1, §. 1; l. 38, ff. de aedilitio edicto.
§. I.
Della garanzia in caso di evizione.
1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall’evizione che soffre di tutte o di parte delle cose vendute, o dei pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati all’atto della vendita.
L. 1, l. 2, l. 19, l. 47, ff. de evi[c]tionibus; l. 6, l. 25, cod. eod. tit. — l. 41, ff. de actionibus empti et venditi, l. 91, ff. de aedilitio edicto. V. l. 72, §. 2, ff. de evict., l. 3, cod. eod. l. 1, cod. de pericul. et commod. rei vendit.; l. 56, §. 1; l. 63, §. 1, ff. de evict.; l. 12, cod. eod.
1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l’effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.
L. 11, §. 1 et 18, ff. de actionibus empti et venditi. l. 23, ff. de regulis juris; l. 14, §. 9; l. 31, ff. de aedilitio edicto; l. 64, l. 69, in pr., ff. de evictionibus.
1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.