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Sia che riguardi fondi distinti e separati;

Sia che incominci dalla misura, oppure dall’indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura.

L’espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l’eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia stipulazione in contrario.

Leg. 38, in pr., ff. de actionibus empti et venditi. — Contr., l. 45, ff. de evictionibus.

1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all’accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl’interessi se ha ritenuto lo stabile.

1621. In tutti i casi, in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1622. L’azione pel supplemento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Leg. 40, ff. de contrahenda emptione.

1624. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo medesimo prezzo coll’indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l’azione tanto pel supplemento,