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76, l. 78, ff. de contrahenda emptione, l. 242, §. 2 et 4, l. 245, ff. de verborum significatione. — V. Paul. sentent., lib. 2, tit. 117. — l. 13, l. 16, cod. de act. empt. et vendit. — l. 13, §. 10, 11 et 13, ff. de act. empt et vendit. — l. 22, l. 34, ff. de act. empt et vendit.

1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

Leg. 6, in pr., et §. 4; l. 22, l. 34, ff. de actionibus empti et venditi. — Paul. sentent. lib. 2, tit. 17, §. 4. — leg. 51, ff. de contrahenda emptione; l. 7, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae. — l. 13, §. 14, de actionibus empti et venditi.

1617. Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll’indicazione della quantità in ragione d’un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

Leg. 40, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 69, §. fin., ff. de evictionibus, l. 4, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1618. Se all’opposto, nel caso dell’articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l’acquirente ha la scelta o di corrispondere il supplemento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l’eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto.

Leg. 40, §. 2, ff. de contrahenda emptione.

1619. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta d’un corpo certo e circoscritto;