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chiedere a suo arbitrio o la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore.

L. 3, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi.

1611. In tutti i casi il venditore deve essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

Leg. 10, l. 15, cod. de actionibus empti et venditi: l. 3, §. 3, l. 31, §. 5, ff. eod. tit.

1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

Leg. 19, l. 53, l. 78, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 11, §. 1, l. 13, §. 8, ff. de actionibus empti et venditi.

1613. Neppure è tenuto alla consegna della cosa ancorchè si fosse pattuita una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

Leg. 7 et l. 16, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 10, ff. de regulis juris.

1615. L’obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tuttociò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

Leg. 13, §. 31; l. 14, l. 15, l. 16, l. 17, §. 7, l. 18, l. 38, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi. — leg. 12, §. 24 et 25, ff. de instructo vel instrumento legato; l. 40, §. 6; l. 47, l. 48, l. 49, l.