Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/350

Sezione II.}}}}

Della Tradizione della Cosa.

1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1605. Il venditore adempie l’obbligazione di dimettere gl’immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

Leg. 1, cod. de donationibus.

1606. La tradizione degli effetti mobiliari si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edificj che li contengono.

Od anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita: oppure, se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d’altro titolo.

Leg. 74, ff. de contrahenda emptione; l. 14, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 9, §. 6 et 7, ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 1, §. 21, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

1607. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce colla consegna dei documenti, o coll’uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Leg. 1 et l. 2, cod. de donationibus; l. 3, cod. de donationibus et delegationibus.

1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1610. Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore