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1592. Può per altro rimettersi all’arbitramento d’un terzo; se questi non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

L. 35, §. 1, ff. de contrahenda emptione; l. ultim, cod. [eod.] tit., l. 25, in pr. locati conducti.

1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

CAPO II.

Di quelli che possono comprare o vendere.

1594. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge.

L. 1, §. 2, ff. de contrahenda emptione. — L. 26, ff. de contrahenda emptione. — L. 10, ff. de curatoribus furioso. — L. 6, ff. de verborum obligationibus. — L. 12, ff. de usurpationibus et usucapionibus. L. 13, §. 29, ff. de actionibus empti et venditi. — L. 3, cod. de in integrum restitutione minorum. — L. ultim., cod. de vendendis rebus civitatis.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che nei tre casi seguenti:

1.° Quando uno dei conjugi, giudizialmente separato, cede all’altro dei beni in pagamento de’ suoi diritti;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, e fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento dei di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito beni in pagamento d’una somma da lei promessagli in dote, quando siasi esclusa la comunione.

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

L. 31, §. 4, ff. de donationibus inter virum et uxorem.