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L. 35, §. 5; l. 62, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 2, cod. de periculo et commodo rei venditae.

1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numerate o misurate.

L. 35, §. 5 et 6; l. 62, §. 2, ff. de contrahenda emptione.

1587. Riguardo al vino, all’olio, ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l’assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

L. 4, in pr. et §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 34, §. 5, ff. de contrahenda emptione.

1588. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Argum. ex l. 4, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1589. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco dalle parti sulla cosa e sul prezzo.

Mornac, ad l. 16, cod. de fide instrumentorum.

1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto

Quegli che l’ha data, perdendola.

E quegli che l’ha ricevuta, sostituendo il doppio.

Argum. ex l. 35, in pr. ff. de contrahenda emptione.

1591. Il prezzo della vendita deve esser determinato e specificato dalle parti.

L. 2, §. 1; l. 7, §. 1 et 2; l. 35, §. 1; l. 37, ff. de contrahenda emptione; l. 15, cod. eod. tit.