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Leg. 21, cod. de procuratoribus; l. 95, ff. ad legem Falcidiam.

1578. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie, senza procura, come pure senza opposizione per parte di essa, questi non è tenuto, sciogliendosi il matrimonio, od alla prima domanda della moglie, che a consegnare i frutti esistenti; senza essere risponsabile di quelli che sono stati fino allora consunti.

Leg. 11, cod. de pactis conventis.

1579. Se il marito non ostante l’opposzione comprovata della moglie ha goduto dei beni parafernali, è tenuto a render conto alla medesima di tutit i frutti tanto esistenti, che consunti.

Leg. 8, cod. de pactis conventis; l. 17, cod. de donationibus inter virum et uxorem. — Leg. 1, §. 18, l. 95, in pr., ff. ad legem Falcidiam.

1580. Il marito il quale gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.

Argum. ex leg. 36, §. 5, ff. de haereditatis petitione.

Disposizione particolare.

1581. I conjugi sottomettendosi al regime dotale, possono non ostante stipulare una società per gli acquisti, e gli effetti di tale società vengono regolati come è prescritto agli articoli 1498, 1499.


TITOLO VI.

DELLA VENDITA.

CAPO I.

Della natura e forma della Vendita.

1582. La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l’altro a pagarla.

Può esser fatta tanto per atto autentico come per iscrittura privata.