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1573. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte, nè professione quando il padre costituì una dote a sua figlia, questa non sarà tenuta a conferire nell’eredità paterna che l’azione ad essa spettante contro l’eredità di suo marito per ottenerne il rimborso.

Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimonio.

O se aveva un mestiere od una professione che gli tenesse luogo di beni.

La perdita della dote cade unicamente a danno della moglie.

Novell. 97, cap. 6.

Sezione IV.

Dei Beni parafernali.

1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

Leg. 8, cod. de pactis conventis tam super dote.

1575. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce fino alla concorrenza del terzo dei suoi redditi.

1576. La moglie ha l’amministrazione ed il godimento dei suoi beni parafernali.

Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio per causa dei detti beni senza autorizzazione del marito, o in caso di rifiuto, senza permissione del giudice.

Leg. 8, cod. de pactis conventis; l. 11, cod. de solutionib. et liberationib. Leg. 6, cod. de revocand. donationibus.

1577. Se la moglie costituisce suo marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, col peso di renderle conto dei frutti, questi sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.