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1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie, o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio senza essere tenuti a provare che questo la abbia ricevuta, quando non giustificasse di avere usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.
Novell. 100, cap. 1. — Authentic. quod locum, cod. de dote cauta non numerata.
1570. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl’interessi, ed i frutti della dote che deve restituirsi, decorrono ipso jure a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.
Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l’anno del lutto, gl’interessi della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti per il tempo predetto, dall’eredità del marito; ma in ambidue i casi nel corso di detto anno deve l’eredità somministrarle l’abitazione e gli abiti del lutto, senza diminuzione degl’interessi ad essa dovuti.
L. unic., §. 7, in fin., de rei uxoriæ actione.
1571. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti degli immobili dotali si dividono tra il marito e la moglie o loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio dell’ultimo anno.
L’anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.
Leg. 7, §. 1, ff. soluto matrimonio; l. unic, §. 9, cod. de rei uxoriæ actione.
1572. La moglie e i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.
Leg. 9, l. 31, cod. de jure dotium; l. unic. §. 1, de rei uxoriæ actione. — Contr. l. 12, cod. qui potiores in pignore habentur.