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7, cod. de rei uxoriæ actione. — V. l. 12, l. 13, ff. solut. matrimon.; l. unic, §. 9, cod. de rei uxor. act.; l. 19, l. 17, l. 20, ff. de re judic. — V. l. 68, l. 173, ff. de regul. jur., l. 25, ff. de re judic.
1565. Se la dote consiste in una somma di denaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito.
La restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.
Leg. unica, §. 7, cod. de rei uxoriæ actione.
1566. Se gli effetti mobili la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll’uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire, che quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.
Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò che serve all’ordinario e necessario suo abbigliamento, salva la previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivamente date con stima.
L. 10, in pr. et §. 6; l. 11, ff. de jure dotium.
1567. Se la dote comprende crediti, o diritti di rendita i quali siano periti od abbiano sofferto riduzioni non imputabili a negligenza del marito, questi non ne sarà risponsabile, e sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.
Leg. 49, in pr., ff. soluto matrimonio; l. 41, §. 3, ff de jure dotium.
1568. Se la dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o suoi eredi non sono tenuti, che a restituire la ragione di usufrutto, non già i frutti scaduti durante il matrimonio.
Leg. 66 et l. 78, in pr., ff. de jure dotium; l. 57, ff. soluto matrimonio.