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Leg. unic., §. 15, cod. de rei uxoriæ actione.

1561. Gl’immobili dotali che nel contratto di matrimonio non si son dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione durante il medesimo; purchè questa non abbia cominciato a decorrere prima del matrimonio.

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione dei beni, qualunque siasi l’epoca in cui la prescrizione è incominciata.

Leg. 30, §. omnis cod. de jure dotium. — Argum. ex l. 28, ff. de verborum significatione.

1562. Il marito riguardo ai beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.

È risponsabile per tutte le prescrizioni incorse e deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

Leg. 17, in pr., ff. de jure dotium; l. 5, ff. de fundo dotali. — Leg. 66, in pr., ff. soluto matrimonio; l. 16, ff. de fundo dotali. — Leg. 1, §. 2; l. 5, l. 16, l. 3, §. 1; l. 13, l. 15, ff. de impensis in res dotales factis. — Leg. 28, §. 1, ff. de donationib. inter virum et uxorem.

1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può domandare la separazione dei beni, come è detto agli articoli 1445 e seguenti.

Leg. 22, §. 8, l. 24, in pr., ff. soluto matrimonio; leg. 29, cod. de jure dotium. Novell. 97, cap. 6.

Sezione III.

Della Restituzione della dote.

1564. Se la dote consiste in immobili o in mobili non stimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà.

Il marito o i suoi eredi possono essere astretti all’istantanea restituzione della dote, sciolto che sia il matrimonio.

Leg. unic. §.