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Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio.

Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell’immobile dotale;

Finalmente quando quest’immobile è indiviso coi terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi, l’avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

L. 2, cod. de fundo dotali.

1559. L’immobile dotale può col consenso della moglie essere permutato per quattro quinti almeno, con un altro immobile dello stesso valore, purchè si giustifichi l’utilità della permuta s’ottenga l’autorizzazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo di periti nominati ex officio dal tribunale.

In questo caso, l’immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l’avanzo del prezzo, se ve ne ha, e sarà impiegato come tale a vantaggio della moglie.

Leg. 26, l. 27, cod. de jure dotium.

1560. Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie od i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l’alienazione, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione per il tempo decorso durante il matrimonio; la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione dei beni.

Il marito potrà durante il matrimonio far rivocare l’alienazione, restando però obbligato per i danni ed interessi verso il compratore, nel caso che nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.