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1553. L’immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell’impiego.
Lo stesso ha luogo relativamente all’immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.
L. 54, ff. de jure dotium; l. 12, cod. eod. tit.
1554. Gl’immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente, salve le seguenti eccezioni.
Paul. sentent., lib. 2, tit. 21, §. 2. — Institut. in pr., lib. 2, tit. 8. — L. unica, §. 15, cod. de rei uxoriae actione; l. 23, cod. de jure dotium; l. 4, l. 5 et l. 6, ff. de fundo dotali; l. 2, cod. eod. tit. — V. l. 3, §. 1; l. 9, §. 2; l. 11, l. 13, §. 1, l. 14 §. 1, ff. de fundo dotali; l. 1, cod. eod. tit.
1555. La moglie può coll’assenso del marito, od in caso di rifiuto, coll’autorizzazione giudiziale dare i suoi beni dotali per il collocamento dei figlj, che ella avesse da anteriore matrimonio; ma se non è autorizzata che giudizialmente, deve riservare l’usufrutto al marito.
1556. Può ancora, coll’autorizzazione del marito dare i di lei beni dotali pel collocamento de’ figlj comuni.
1557. L’immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto del matrimonio ne è permessa l’alienazione.
1558. Si può parimenti alienare l’immobile dotale coll’autorizzazione giudiziale, ed all’incanto, dopo tre pubblicazioni;
Per liberare dal carcere il marito o la moglie;
Per somministrare gli alimenti alla famiglia ne’ casi preveduti negli articoli 203, 205, 206, al titolo del Matrimonio.