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20, l. 31, §. 2, cod. eod. tit.
Sezione II.
Dei Diritti del marito sui beni dotali, e dell’inalienabilità del Fondo dotale.
1549. Il solo marito ha l’amministrazione dei beni dotali durante il matrimonio.
Egli solo ha diritto di agire contro i debitori, e detentori dei beni dotali, di percepirne i frutti e gl’interessi, e di esigerne i capitali.
Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, contro la semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite, per il mantenimento e per i bisogni della sua persona.
L. 7, in pr., l. 75, ff. de jure dotium; l. 11, cod. eod. tit; l. 9, cod. de rei vindicatione.
1550. Il marito non è tenuto a prestare la cauzione per la dote ch’egli riceve, se non vi è stato obbligato col contratto di matrimonio.
L. 1 et leg. 2, cod. de fidejussores vel mandatores dotium dentur.
1551. Se la dote o parte di essa consiste in effetti mobiliari stimati nel contratto di matrimonio quando anche non vi sia la dichiarazione che tale stima sia fatta per indurre la vendita, il marito ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro fissato.
L. 10, in pr.; l. 2, l. 69, §. 8, ff. de jure dotium; l. 5, l. 10, cod. eod. tit; l. 51, ff. soluto matrimonio. l. 1, §. 1, ff. de aestimatoria actione.
1552. La stima dell’immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senza un’espressa dichiarazione.
Contr. l. 10, in pr. et §. 1, ff. de jure dotium; l. 5 et l. 10, cod. eod. tit.