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Contr. Instit. de donationibus, §. 3. — Novell. 97, cap. 2.

1544. Se il padre e la madre costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, s’intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote è costituita dal solo padre per i diritti paterni e materni, la madre quantunque presente al contratto non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

L. 7, cod. de dotis promissione.

1545. Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il rimanente sopra i beni di chi l’ha costituita.

Cujac. in l. 7 cod. de dotis promissione. — Contr. Argum. ex l. 7. cod. de dotis promissione.

1546. Nonostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj, di cui ad essi appartenga l’usufrutto, la dote si prenderà dai beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

L. 7, cod. de dotis promissione.

1547. Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli effetti costituiti in dote.

L. 41, in pr., ff. de jure dotium, l. 1, cod. eod., l. unica, §. 1, cod. de rei uxoriae actione. — L. 84, ff. de jure dotium; l. 17, in pr. et §. 1; l. 32, ff. soluto matrimonio. — V. l. 9, §. 1, ff. de condict. caus. dat. non secut.; l. 5, §. 5, de dol. mal. et met. except.; l. 78, §. 5, ff. de jur. dot. — L. 12 et l. 25, cod. ad senatus-consultum Velleian.

1548. Gl’interessi della dote decorrono ipso jure dal giorno del matrimonio, contro coloro che l’hanno promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

L. 7, in pr.; l. 63, §. 3, ff. de jure dotium; l.