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tenuto, tanto sulla domanda che la moglie potesse fargli, quanto dopo lo scioglimento del matrimonio se non alla consegna dei frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora si fossero consumati.

L. 11, cod. de pactis conventis.

CAPO III.

Del Regime Dotale.

1540. La dote sotto questo regime come sotto quello del capo II, consiste in quei beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote, o che le viene dato nel contratto di matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

Argum. ex l. 23, ff. de jure dotium. — V. L. 16, cod. de jur. dot.; l. 44, §. 1; l. 45, in pr. et §. 1; l. 46, §. 1, et l. 57, ff. eod. tit; l. 2, cod. de fund. dot. — V. L. 1 et l. 3, cod. de dot. promiss.; l. 69, §. 4, ff. de jur. dot.

Sezione I.

Della Costituzione della Dote.

1542. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, od una parte de’ suoi beni presenti, e futuri, oppure può avere per oggetto una cosa speciale.

La costituzione di dote concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

L. 4, et l. 16, cod. de jure dotium; l. 60, l. 61, in pr. et §. 1; l. 72, ff. eod. tit. — Argum. ex l. 7, ff. de auro et argento legato.

1543. Durante il matrimonio, la dote non può essere costituita nè accresciuta.

L. 1, in pr., ff. de pactis dotalibus; l. 19, l. 20, §. 1, cod. de donationibus ante nuptias. —