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L. 42, ff. de jure dotium.

1533. Il marito è obbligato a tutti i pesi che sono a carico dell’usufruttuario.

L. 15, l. 16, l. 13, ff. de impensis in res dotale factis. — L. 28, §. 1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce che si possa pattuire che la moglie percepirà annualmente sopra semplice sua quittanza una determinata parte de’ suoi redditi pel suo mantenimento e pei bisogni della sua persona.

1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili.

Non possono tuttavia alienarsi senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto, senza giudiziale autorizzazione.

§. II.

Della clausola di separazione de’ beni.

1536. Allorquando gli sposi nel contratto del loro matrimonio hanno stipulato che essi saranno separati di beni, la moglie conserva l’intera amministrazione de’ suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite.

1537. Ciascuno de’ conjugi concorre ai pesi del matrimonio, secondo le convenzioni contenute nel loro contratto; e non essendovi patto a tale riguardo, la moglie contribuisce per i pesi matrimoniali fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1538. In nessun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale assenso del marito, ed in caso di rifiuto, senza autorizzazione giudiziale.

Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla moglie di alienare i suoi beni immobili, tanto nel contratto di matrimonio, che posteriormente, è nulla.

1539. Se la moglie separata lascia che il marito abbia il godimento de’ di lei beni, questi non è