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eccede questa porzione: ma i semplici proventi risultanti dai lavori comuni e dai risparmj sulle rendite rispettive, quantunque ineguali fra i due conjugi, non sono considerati come un vantaggio in pregiudizio dei figlj di primo letto.
1528. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale in tutti i casi, in cui non vi si è derogato col contratto implicitamente od esplicitamente.
Sezione IX.
Delle Convenzioni esclusive della Comunione.
1529. Allorchè gli sposi non sottomettendosi al regime dotale, dichiarano di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni, gli effetti di questa stipulazione sono regolati nel modo che segue.
§. I.
Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione.
1530. La clausola contenente la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione, non attribuisce alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne i frutti; questi frutti si ritengono assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio.
1531. Il marito ritiene l’amministrazione dei beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza, il diritto di ricevere tutto il mobiliare che essa porta in dote, o che le perviene durante il matrimonio, salva la restituzione ch’egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione dei beni pronunciata giudizialmente.
1532. Se nel mobiliare portato dalla moglie in dote, o pervenuto ad essa durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll’uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero formarsi inventario allorchè le stesse cose pervengono alla moglie, il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della stima.