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ritenersi, mediante una convenuta somma, tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa ha la scelta o di pagare loro tal somma, restando obbligata per tutti i debiti, o di rinunciare alla comunione, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. È lecito ai conjugi di stipulare che la totalità della comunione apparterrà al conjuge superstite o soltanto ad uno di essi, salva agli eredi dell’altro la ragione di ricuperare i beni ed i capitali conferiti in comunione per parte del loro autore.

Questa stipulazione non si ritiene come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che rapporto alla forma, ma si considera specialmente come una convenzione nuziale e fra socj.

Sezione VIII.

Della Comunione a titolo universale.

1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o dei presenti solamente, o soltanto dei futuri.

Leg. 3, l. 7, §. 1, ff. pro socio.

Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni.

1527. Ciò che è stabilito nelle otto precedenti sezioni, non ristringe le stipulazioni di cui è suscettibile la comunione convenzionale alle precise disposizioni in esse contenute.

I conjugi possono fare qualunque altra convenzione, come all’articolo 1367, sotto le modificazioni enunciate negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Nel caso però in cui vi fossero figlj di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che ne’ suoi effetti tendesse a dare ad uno de’ conjugi una porzione maggiore di quella stabilita nell’articolo 1098. del titolo delle Donazioni tra vivi, e dei Testamenti, sarà senza effetto per tutto ciò che