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quanto col non assegnarli che una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, e così pure collo stipulare, che la comunione intiera, in certi casi, apparterrà al conjuge sopravvivente o ad uno di essi solamente.
1521. Quando è stato stipulato che il conjuge od i suoi eredi non avranno che una data porzione nella comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il conjuge cui tale porzione è per tal modo limitata od i suoi eredi non sono obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte delle attività che essi vi hanno.
La convenzione è nulla se obbliga il conjuge limitato come sopra o i suoi eredi a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se lo dispensa dal carico d’una parte di essi eguale a quella che hanno nelle attività.
1522. Quando siasi stipulato che uno dei conjugi o i suoi eredi non potranno prendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausola si risolve in un contratto eventuale, che obbliga l’altro conjuge, o i suoi eredi, a pagare la somma convenuta, sia che la comunione riesca utile o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma.
Argum. ex l. 10, ff. de regulis juris.
1523. Se la clausola non contiene un tal contratto che relativamente agli eredi del conjuge, questo, in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione legale per metà.
1524. Il marito o i suoi eredi che in virtù della clausola enunziata nell’articolo 1520, ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfare tutti i debiti di essa.
I creditori non hanno, in questo caso, azione alcuna contro la moglie o i suoi eredi.
Se appartiene alla moglie superstite il diritto di