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autorizzato a prelevare prima di qualunque divisione una data somma, o una data quantità d’effetti mobiliari in natura, non dà diritto a tale prededuzione in vantaggio della moglie sopravvivente, che quando essa accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso di rinuncia.

Fuori del caso di questa riserva, la prededuzione non si eseguisce, che sulla massa divisibile, e non sui beni particolari del conjuge premorto.

1516. La prededuzione non si risguarda come un vantaggio soggetto alla formalità delle donazioni, ma come una convenzione matrimoniale.

1517. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale o civile.

1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale, non vi è luogo all’attuale rilascio della cosa da prededursi, ma il conjuge che ha ottenuto o il divorzio, o la separazione personale, conserva i suoi diritti alla prededuzione nel caso di sopravvivenza. Se la moglie ha ottenuto il divorzio o la separazione, la somma o la cosa che costituisce la prededuzione resta sempre provvisionalmente al marito coll’obbligo di dare cauzione.

1519. I creditori della comunione hanno sempre il diritto di far vendere gli effetti compresi nella prededuzione, salvo al conjuge il regresso, in conformità dell’articolo 1515.

Sezione VII.

Delle Clausole, colle quali si assegnano a ciascheduno dei conjugi parti ineguali nella Comunione.

1520. I conjugi possono derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla legge, tanto col non assegnare nella comunione al conjuge sopravvivente o ai suoi eredi, che una porzione minore della metà,