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Sezione IV.}}}}
Della Clausola di separazione dei debiti.
1510. La clausola, colla quale i conjugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli obbliga all’atto dello scioglimento della comunione a comunicarsi reciprocamente il conto dei debiti, che si giustificherà essere stati soddisfatti dalla comunione, a scarico di quello dei conjugi che n’era debitore.
Questa obbligazione è la stessa, vi sia, o non vi sia inventario; ma se il mobiliare conferito dai conjugi in società, non risulta da inventario, o da stato autentico anteriore al matrimonio, i creditori dell’uno e dell’altro conjuge possono senza aver riguardo ad alcuna distinzione che si reclamasse, chiedere di essere soddisfatti tanto sul mobiliare non inventariato, quanto sopra gli altri beni della comunione.
I creditori hanno lo stesso diritto sul mobiliare pervenuto ai conjugi durante la comunione, se questo non risulta egualmente da inventario o da stato autentico.
1511. Quando i conjugi mettono in comunione una data somma, o corpo, una tale collazione induce un tacito patto ch’essa non sia aggravata di debiti anteriori al matrimonio, ed il consorte debitore deve dare conto all’altro di tutti quei debiti che diminuirebbero la somma che ha promesso di conferire.
1512. La clausola di separazione di debiti non impedisce che la comunione non possa essere aggravata d’interessi ed annualità decorse dopo il matrimonio.
1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno dei conjugi, dichiarato dal contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, l’altro consorte ha diritto ad una indennizzazione che si prende tanto sulla parte della