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È determinata quando il conjuge ha dichiarato semplicemente di mobilizzare, e di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità, o sino alla concorrenza di una data somma.
È indeterminata quando il conjuge ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza di una data somma.
1507. L’effetto della mobilizzazione determinata è quello di rendere l’immobile o gl’immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione, come i mobili stessi.
Quando l’immobile, o gl’immobili della moglie sono stati mobilizzati nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri effetti della comunione, od alienarli per intiero.
Se l’immobile non è mobilizzato che per una data somma, il marito non può alienarlo che col consenso della moglie: può però ipotecarlo senza il di lei consenso sino alla concorrenza soltanto della porzione mobilizzata.
1508. La mobilizzazione indeterminata non rende la comunione proprietaria degl’immobili che vi sono stati assoggettati: il suo effetto si limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito a far entrare nella massa allorchè la comunione si scioglie, alcuni dei suoi immobili sino alla concorrenza della somma da lui promessa.
Non può il marito come all’articolo precedente senza il consenso della moglie alienare in tutto, od in parte gl’immobili, sopra i quali è stabilita la mobilizzazione indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale mobilizzazione.
1509. Il conjuge che ha mobilizzato un fondo, ha la facoltà all’atto della divisione di ritenerlo, computandolo nella di lui porzione per il valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto.
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