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verso la comunione della somma che ha promesso di conferirvi, e l’obbliga a giustificarne la collazione.
1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che il suo mobiliare sia di un dato valore.
È bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito rilascia ad essa, od a coloro che l’hanno dotata.
1503. Ciascuno dei conjugi ha diritto al tempo dello scioglimento della comunione, di riprendere e prelevare il valore di quanto gli effetti mobili, seco portati al tempo del matrimonio, o pervenutigli posteriormente, oltrepassava la sua quota posta in comunione.
1504. Il mobiliare che perviene a ciascheduno dei conjugi durante il matrimonio, deve risultare da un inventario.
Mancando l’inventario del mobiliare pervenuto al marito, od un documento proprio a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il marito non può agire all’oggetto di ripigliare il mobiliare predetto.
Se la mancanza d’inventario concerne il mobiliare pervenuto alla moglie, questa od i suoi eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quanto con testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di tali effetti.
Sezione III.
Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili.
1505. Quando i conjugi od uno di essi fanno entrare in comunione in tutto od in parte i loro immobili presenti o futuri, questa clausola si denomina mobilizzazione.
1506. La mobilizzazione può essere determinata o indeterminata.