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4.° Che i conjugi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio;

5.° Che in caso di rinuncia, la moglie potrà riprendere ciò che ha portato, senza spesa od aggravio;

6.° Che il conjuge superstite conseguirà un’antiparte;

7.° Che i conjugi avranno porzioni ineguali;

8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo universale.

Sezione I.

Della Comunione limitata agli acquisti.

1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi non vi sarà che una comunione d’acquisti, si riterrà che abbiamo escluso dalla comunione i debiti di ciascuno di essi, attuali e futuri, ed il loro rispettivo mobiliare presente e futuro.

In questo caso, e dopo che ciascuno dei conjugi avrà prelevato ciò che ha conferito, con la debita giustificazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjugi unitamente o separatamente durante il matrimonio, e provenienti tanto dall’industria comune, che dai risparmj sopra i frutti e redditi dei beni dei due conjugi.

1499. Se il mobiliare esistente al tempo del matrimonio, o provenuto posteriormente, non sarà stato comprovato col mezzo d’inventario o d’uno stato in buona forma, sarà considerato come acquisto.

Sezione II.

Della Clausula che esclude dalla Comunione il mobiliare in tutto od in parte.

1500. I conjugi possono escludere dalla comunione tutto il loro mobiliare presente e futuro.

Quando essi stipulino che ne metteranno reciprocamente in comunione fino alla concorrenza d’una determinata somma o valore, si riterrà per questo solo motivo, che se ne siano riservato il di più.

1501. Questa clausola costituisce il conjuge debitore