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1491. Tuttociò, ch’è stato dichiarato superiormente riguardo al marito od alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell’uno o dell’altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni a cui erano soggetti i conjugi che rappresentano.

Argum. ex l. 24, ff. de verborum significatione. — Leg. 119, ff de acquirenda vel omittenda hæreditatibus.

Sezione VI.

Della rinuncia alla Comunione, e dei suoi effetti.

1492. La moglie che rinuncia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, come pure sopra gli effetti mobiliari che sono in essa pervenuti per sua parte.

Essa ricupera soltanto la biancheria e quanto è necessario per il suo ordinario abbigliamento.

1493. La moglie che rinuncia, ha diritto di ricuperare;

1.° Gl’immobili ad essa spettanti, se esistono in natura, o l’immobile acquistato in suo luogo;

2.° Il prezzo dei suoi immobili alienati, di cui non è stato fatto ed accettato il rinvestimento come è stato dichiarato di sopra;

3.° Tutte le indennizzazioni che le possono essere dovute dalla comunione.

1494. La moglie rinunciante è liberata da qualunque contribuzione per i debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondimeno essa è tenuta verso di essi, quando siasi obbligata unitamente al marito, o quando il debito caduto a carico della comunione fosse in origine a lei particolare, e tutto ciò salvo il regresso contro il marito o di lui eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni e diritti di ricupera superiormente specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del marito.