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essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele inventario, e si renda conto tanto di ciò che è compreso nell’inventario stesso, quanto di ciò che le è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o suoi eredi per la metà dei debiti predetti.

1485. Non è tenuto che per la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere convenuta per la totalità dei debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito o suoi eredi per la metà dei predetti debiti.

1487. La moglie, ancorchè obbligata in proprio nome per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tal debito, purchè l’obbligazione non sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua metà.

Argum. ex l. 44; l. 19, §. 1, l. 65, §. 9, ff. de condictione indebiti.

1489. Quello dei due conjugi che viene molestato per la totalità d’un debito della comunione in forza dell’ipoteca sopra l’immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l’altro conjuge o suoi eredi, per la metà di questo debito.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della divisione, sia addossato all’uno, o all’altro il peso di pagare una quota dei debiti oltre la metà, ed anche di soddisfarli intieramente.

Ogni qualvolta uno dei condividenti ha pagati debiti della comunione oltre la porzione per cui era tenuto, ha il regresso contro dell’altro.