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è creditore particolare dell’altro, come nel caso in cui il prezzo d’una sua proprietà fosse stato convertito nel pagamento d’un debito particolare dell’altro conjuge, o per tutt’altra causa, egli agisce per tal credito sulla parte pervenuta a questo della comunione o sopra i sui beni particolari.
1479. I crediti particolari, che i conjugi possono proporre l’uno contro dell’altro, non producono interesse che dal giorno della domanda giudiziale.
Argum. ex l. 17, §. 3, in fin. ff. de usuris; l. 127, ff. de verborum obligationibus; l. 88, ff. de regulis juris.
1480. Le donazioni che l’uno dei conjugi avesse fatte all’altro, non si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i suoi beni particolari.
1481. Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del defunto marito.
Tali spese sono regolate secondo le facoltà del marito.
Sono dovute anche alla moglie che rinuncia alla comunione.
Argum. ex l. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi. — Leg. 12, §. 3, ff. de religiosis et sumptibus funerum; leg. 3, cod. eod. tit.; leg. 13, cod. de negotiis gestis.
§. II.
Delle passività della comunione, e della contribuzione al pagamento de’ debiti.
1482. I debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de’ conjugi, o dei loro eredi; le spese per l’apposizione dei sigilli, inventarj, vendita di effetti mobiliari, liquidazione, licitazione e divisione, fanno parte di questi debiti.
1483. La moglie non è tenuta per i debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza degli utili ad