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comunione: in quest’ultimo caso la scelta degli immobili spetta alla moglie ed ai suoi eredi.

1472. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni della comunione.

La moglie ed i suoi eredi, in caso d’insufficienza dei beni comuni, prededucono ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito.

1473. I rinvestimenti e le compensazioni, cui è tenuta la comunione verso gli sposi, e le compensazioni ed indennità che questi devono alla comunione, producono ipso jure gl’interessi dal giorno dello scioglimento della comunione stessa.

1474. Fatte da entrambi i conjugi tutte le prededuzioni sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno d’essi o fra quelli che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l’uno abbia accettata la comunione cui l’altro ha rinunciato, quegli che l’ha accettata non può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ereditaria nella detta porzione.

Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l’erede rinunciante per quei diritti, che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinuncia; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunciante.

1476. Inoltre, la divisione della comunione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, per la licitazione degl’immobili allorchè ha luogo, per gli effetti della divisione, per l’assicurazione che ne risulta, e per i conguaglj delle eccedenze, soggiace a tutte le regole stabilite nel titolo delle Successioni per le divisioni fra i coeredi.

1477. Quegli fra i coniugi che avrà distratto, od occultato qualche effetto della comunione, sarà privato dalla sua porzione negli stessi effetti.

1478. Compita la divisione, se uno dei conjugi